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Dove rivolgersi
Polizia Locale
Telefono +39 0425 741300 Responsabile dott.ssa Sonia Bertolini Fax +39 0425 741310 Email vigili@comunefiessoro.it MODALITÀ DI PAGAMENTO E/O DI RICORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE MODALITÀ DI PAGAMENTO E/O DI RICORSO AI VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO O AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 1. i preavvisi di accertamento al Codice della Strada (C.d.S.) di violazioni per divieti di sosta: se il pagamento di detti preavvisi viene effettuato entro 5 giorni dalla data di accertamento riportata sul preavviso stesso, la somma indicata per il pagamento entro 10 gg è ridotta del 30%, mediante versamento a mezzo c.c.p. n. 1006128159 intestato a Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Fiesso Umbertiano, indicando il numero del verbale e la targa del veicolo;
MODALITÀ DI RICORSO AI VERBALI AL D. LGS. 285/92, CODICE DELLA STRADA: 1. Ai sensi dell’articolo 203 del D. Lgs. 285/92, e successive modificazioni, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente verbale di contestazione, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di Rovigo depositandolo o trasmettendolo con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio di Polizia Locale nel Comune ove è stata accertata la violazione. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti più idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il ricorso può anche essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l’audizione personale.
RICORSI E OPPOSIZIONI ALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI: Avverso le Ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto, dal Sindaco o dalle altre Autorità competenti, è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Rovigo entro 30 giorni dalla notifica di detti atti. Il ricorso non sospende l'esecuzione forzata salvo che l'Autorità Giudiziaria disponga diversamente.
CONTRIBUZIONE: Il ricorso viene proposto in carta libera.
TEMPISTICA: Violazioni al Codice della Strada: Violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze:
DECURTAZIONE PUNTI NELLA PATENTE A PUNTI ART. 126 BIS DEL C.D.S. Ad ogni patente viene inizialmente attribuito un punteggio di 20 punti. Dello stesso punteggio sono dotati CQC e CIGC. Per molte infrazioni alle norme di comportamento al Codice della Strada, il punteggio subisce una decurtazione, a seconda della gravità della violazione, che può andare da 1 a 10 punti. I punti da decurtare sono raddoppiati nei primi tre anni dal rilascio della patente, se questa è rilasciata a soggetto che non sia già titolare di altra patente B (o superiore). Se si consegue per esami una nuova patente si riparte da 20 punti anche se dalla patente precedente erano stati decurtati punti. Nel caso vengano accertate più infrazioni contemporaneamente, possono essere decurtati al massimo 15 punti (comprensivi dell'eventuale raddoppio per neopatentati). Tuttavia, anche quando una sola violazione comporta la sospensione immediata o la revoca della patente, oppure quando i 15 punti vengono superati con una sola infrazione (caso possibile per neopatentati), i punti si detraggono in pieno, anche oltre il predetto limite. La mancanza per due anni di violazioni penalizzanti il punteggio ne determina il reintegro, purché non esaurito. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. Nel caso di mancata identificazione del responsabile della violazione, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (vedi modulo sotto riportato). Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
Note aggiuntive Si precisa che i testi dei provvedimenti pubblicati non costituiscono i testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o eventualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Data aggiornamento scheda 23/07/2018
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