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Dove rivolgersi
Polizia Locale
Telefono +39 0425 741300 Responsabile dott.ssa Sonia Bertolini Fax +39 0425 741310 Email vigili@comunefiessoro.it VENDITE DI LIQUIDAZIONE Cosa sono Sono le vendite scontate di tutte le merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessazione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasferimento o rinnovo locali. Chi può farle Possono avvalersi delle vendite di liquidazione tutti i titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio. Come I commercianti che intendono fare una vendita di liquidazione devono darne comunicazione scritta al Comune indicando la data di inizio e la durata della vendita. A corredo della comunicazione deve essere prodotta una dichiarazione recante i seguenti elementi: Quando Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. Divieti In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. A decorrere dall'inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito. Contribuzione Nessuna. Sanzioni L'inosservanza delle regole in argomento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 516,46 a E. 3.098,74 (pagamento in misura ridotta pari ad E. 1.032,91). Reclami, ricorsi e opposizioni Avverso il provvedimento sanzionatorio può essere proposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Responsabile del Servizio. Normativa D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
VENDITE DI FINE STAGIONE Cosa sono Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Chi può farle I titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio. Quando Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 31 agosto senza alcuna comunicazione al Comune. Come Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato. Gli esercenti devono segnalare mediante apposito cartello la tipologia di vendita straordinaria effettuata e la durata. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Divieti In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. E' vietato effettuare vendite di fine stagione con il sistema del pubblico incanto. A decorrere dall'inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito. Contribuzione Nessuna. Sanzioni L'inosservanza delle regole in argomento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 516,46 a E. 3.098,74 (pagamento in misura ridotta di E. 1.032,91). Reclami, ricorsi e opposizioni Avverso il provvedimento sanzionatorio può essere proposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Responsabile del Servizio. Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
VENDITE PROMOZIONALI Cosa sono Sono vendite con condizioni di acquisto favorevoli, di tutto o una parte dei prodotti merceologici. Chi può farle I titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio. Quando Le vendite promozionali possono essere effettuate per periodi di tempo illimitato e previa comunicazione al Comune di almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita. Come Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute a condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni nonché l'indicazione della durata della vendita. Divieti In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. Contribuzione Nessuna. Sanzioni L'inosservanza delle regole in argomento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 516,46 a E. 3.098,74 (pagamento in misura ridotta E. 1.032,91). Reclami, ricorsi e opposizioni Avverso il provvedimento sanzionatorio può essere proposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Responsabile del Servizio. Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998, n, 114
Data aggiornamento scheda 05/05/2011
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