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Dove rivolgersi Assistenza domiciliare - Home Care Premium Sono aperte le domande per l'iscrizione al progetto Home Care Premium 2017 Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30/03/2017
Servizio Sociale Il Servizio Sociale, chiamato Servizio Sociale di Base, è una unità operativa complessa chiamata in modo diversificato e personalizzato ai bisogni socio assistenziali espressi dalla popolazione. Le aree d'intervento sono le problematiche sociali del singolo, della famiglia, dei minori, dei disabili, degli anziani , delle persone che esprimono un disagio sociale. L'Assistente Sociale del Comune analizza il bisogno e realizza con la persona il "processo di aiuto". Definisce con la "presa in carico" il progetto assistenziale, avvalendosi, quando occorra, della collaborazione degli altri operatori sanitari. Per far ciò l'Assistente Sociale si avvale delle risorse personali dell'utente e attiva la rete sociale per il sostegno del nucleo e della persona oppure degli enti istituzionali quali i Comuni, la Scuola, la Sanità o avvalendosi del terzo settore e delle Comunità (associazioni di volontariato, parrocchia…) L'attività di segretariato sociale consiste in un'attività di sportello rivolta a tutta la popolazione, fornisce le informazioni sulle risorse e servizi disponibili, organizza le risposte rispetto alle domande avanzate, attua il piano di intervento concordato con la persona o il nucleo, indirizza nei confronti di altri servizi pubblici o privati coinvolti. Il Servizio Sociale territoriale attua e coordina il servizio di assistenza domiciliare; collabora con l'ULSS per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e collabora nelle Unità Valutative Distrettuali Multidimensionali (UVDM) per l'elaborazione del progetto assistenziale della persona, ivi compresi gli inserimenti in Strutture Residenziali Protette. Telesoccorso e Servizio infermieristico TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CHE COSA E'? PER CHI E'? COME SI ACCEDE? SERVIZIO INFERMIERISTICO E' un servizio erogato da Infermieri Professionali che operano con il Medico di Medicina Generale e, in alcuni casi, con i Servizi Sociali del Comune, per l'assistenza e le cure al cittadino bisognoso direttamente a domicilio.Il servizio infermieristico è svolto da ditta esterna all'Ente in convenzione. COSA FA? Le principali attività vengono svolte presso la Casa di Riposo comunale "La Quiete"con: prestazioni sanitarie infermieristiche (prelievi, medicazioni, ecc) assistenza farmaceutica (erogazione diretta di farmaci ) L'Infermiera Professionale eroga prestazioni ambulatoriali riferite ai prelievi, iniezioni presso l'ambulatorio della Casa di Riposo rivolto alle persone anziane e/o disabili che per problematiche sanitarie e sociali non possono accedere direttamente ai Punti Sanità dell'Azienda ULSS n. 18, per usufruire della prestazione gli utenti devono essere esenti da ticket per età o per patologia. ASSISTENZA DOMICILIARE Servizio di assistenza domiciliare è un servizio sociale di base, un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente ed è rivolto a persone e/o disabili che hanno difficoltà a svolgere gli atti della vita quotidiana. Il servizio è centrato sulla persona: bagno assistito, igiene e cura della persona, igiene domestica, sostegno socio-relazionale, segretariato sociale, preparazione pasti, accompagnamento per visite mediche ed acquisti di generi di prima necessità. Il servizio viene assicurato dal lunedì al venerdì. Requisiti: -residenza nel Comune di Fiesso Umbertiano; - situazione di disagio sociale rilevato dal Servizio Sociale; - grado di non autosufficienza rilevato dall'ufficio servizi sociali. Per accedere al servizio di Assistenza Domiciliare, la domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali. Il costo del servizio è costituito da una quota a prestazione, determinata in base al reddito personale. Il costo viene stabilito annualmente. Handicap CHE COS'E' LA DISABILITA'? E' persona handicappata che presenta "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (L. 104/92, art.3). ACCERTAMENTI DELL'HANDICAP (L. 104/92) Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle Aziende Sanitarie mediante le Commissioni Mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Aziende Sanitarie. Le domande per l'accertamento dell'handicap ai sensi della L. 104/92 si presentano: Le domande vanno presentate al Distretto Sanitario- Ufficio Invalidi Civili del Distretto di Rovigo. L. 698/94 Accertamenti degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo Leggi nazionali L. 104 del 5 febbraio 1992 L. 162/98 L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
CONTRASSEGNO INVALIDI Come ottenere il rilascio Come usare il tagliando Dove è possibile utilizzare il tagliando Cosa succede se non c'è la persona invalida nel veicolo Se il parcheggio riservato è occupato da una sosta abusiva Famiglia ASSEGNO PER IL SECONDO FIGLIO ASSEGNO DI MILLE EURO PER IL SECONDO OD ULTERIORE FIGLIO L'art. 21 del D. L. 30.09.2003 n. 269, convertito in Legge 21.11.2003 ha stabilito che per ogni nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31.12.2004, se ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno pari ad E. 1.000,00=. L'assegno, a carico dello Stato, è erogato dall'INPS. Il beneficio in parola non è vincolato a limiti reddituali e non costituisce ai fini fiscali e previdenziali, inoltre può essere cumulato con analoghe indennità e con qualsiasi altro reddito. Spetta al Comune di residenza della madre, biologica od adottiva, verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, in capo alla madre, al momento del parto o dell'adozione e cioè:
Per la concessione del beneficio dovrà essere presentata apposita richiesta compilando l'apposito modulo. La domanda potà essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo, oppure essere trasmessa per posta ordinaria, allegando fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Con la legge 448/98 (collegato alla finanziaria del '99) sono stati introdotti alcuni benefici, volti al sostegno delle famiglie numerose e della maternità. Hanno diritto all'assegno al nucleo famigliare le famiglie con tre o più figli minori. L'assegno consiste in un contributo mensile di E. 116,06 per tredici mensilità. Per l'anno 2004 l'importo complessivo è di E. 1.508,78.Per l'anno 2005 gli importi saranno aumentati in base all'indice ISTAT.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA? Il requisito fondamentale è quello di essere cittadini italiani residenti a Fiesso Umbertiano. La richiesta può essere presentata da uno dei due genitori di una famiglia con almeno tre figli minori,m in possesso di risorse economiche da calcolare in base all'indicatore della situazione economica (ISE) per l'anno 2004 non superiori a E. 20.891,60 per le famiglie con 5 componenti. Per i nuclei familiari con più componenti, i limiti sono proporzionalmente innalzati. QUANDO FARE LA RICHIESTA? La richiesta può essere presentata in qualunque momento dell'anno per il quale si richiede l'assegno, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. DOVE ANDARE E COSA PRESENTARE? Occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune per avere i modelli di domanda e di dichiarazione sostitutiva della condizione economica del nucleo famigliare. Per la compilazione della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare secondo l'ISE occorre:
Note Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS. Norme di riferimento:
Donna Con la legge 448/98 (collegato alla finanziaria del '99) sono stati introdotti alcuni benefici, volti al sostegno dellefamiglie numerose e della maternità. L'importo dell'assegno di maternità, attualmente è di E. 1.391,75 pari a E. 278,35 mensili per cinque mensilità per i nati dal 1° gennaio 2004. Con la legge finanziaria del 2000 (L. 488 del 23.12.99) l'assegno è stato esteso dal 1° luglio 2000, anche alle donne residenti comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno e alle mamme che hanno adottato o hanno in affidamento preadottivo un bambino. CHI PUO' FARE LA RICHIESTA? La richiesta deve essere presentata dalle donne residenti a Fiesso Umbertiano, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che hanno partorito o hanno adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino e che sono in possesso dei seguenti requisiti: - non avere copertura previdenziale ( quindi essere casalinghe o disoccupate); - non beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'INPS con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti preadottivi intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 in base alla legge 448/99; - essere in possesso di risorse economiche familiari, calcolate in base all'indicatore della situazione economica (ISE) per l'anno 2004 non superiore a E. 29.016,13 per le famiglie con 3 componenti) QUANDO FARE LA RICHIESTA? La richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento preadottivo. DOVE ANDARE E COSA PRESENTARE? Occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune per avere i modelli di domanda e di dichiarazione sostitutiva della condizione economica del nucleo familiare. Per la compilazione della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare secondo l'ISE occorre: - codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; - ammontare del reddito di ciascuno dei componenti il nucleo familiare; - consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare; - categoria catastale dell'immobile ed uso abitativo del nucleo familiare. Carta di soggiorno In base all'art. 9 del D. Lgs. 286(98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la carta di soggiorno è rilasciata dalla Questura, su richiesta: - allo straniero (per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi) regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari. La carta di soggiorno è a tempo determinato; - allo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia. Note Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS. Norme di riferimento - L 448/98 artt. 65/66; - L. 488/99 art. 49; - D.M. 21,7,99; - D.M. 29.8.99; - D.M. 21.12.2000 Data aggiornamento scheda 20/03/2017
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