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Polizia Locale
Telefono +39 0425 741300 Responsabile dott.ssa Sonia Bertolini Fax +39 0425 741310 Email vigili@comunefiessoro.it AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ( TIPOLOGIA A) Regime autorizzatorio Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone su:
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal Comune sede di posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale , quest'ultima autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il Decreto Legislativo non specifica l'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione, si ritiene che l'esercizio dell'attività possa avvenire su tutto il territorio nazionale. Entrambe le autorizzazioni consentono la partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale. Requisiti di accesso all'attività L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare e non alimentare da coloro in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell'art. 5 del D. Lgs. 114/98. Criteri di assegnazione dei posteggi Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BUR, sulla base delle seguenti priorità:
Presentazione delle domande Le domande, redatte su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale, dovranno essere in competente bollo e spedite, nei termini stabiliti dal bando, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande. Iter Il Comune esamina le domande pervenute e redige la graduatoria sui criteri sopra descritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 15 giorni pubblica all'albo comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori. Sanzioni Le sanzioni per il commercio su aree pubbliche, molto pesanti, sono divise in due fasce:
Ai commercianti su aree pubbliche sono anche applicabili le sanzioni previste per chi commercia su aree private, perché sono soggetti alla norma generale del decreto. E' pure prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino a 20 giorni per i casi di particolare gravità o recidiva. Validità Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate. Tempi L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune. Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 L. R. 06 aprile 2001, n. 10 Ordinanza 03 aprile 2002 Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso il Comune , per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Quando L'autorizzazione è reinnestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali (art. 5 D.Lgs. 114/98). Dove Gli interessati devono presentare domanda di reintestazione in competente bollo da E. 10,33 al Comune che l'ha rilasciata, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, pena la decadenza. Tempi La richiesta di reintestazione va inoltrata entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività. Presentazione delle domande Le domande, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata a.r. o presentata direttamente all'ufficio addetto che ne rilascerà ricevuta. Contribuzione n. 2 marche da E. 10,33- una da applicare sulla nuova autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche. - una da applicare sulla nuova autorizzazione di concessione del suolo pubblico. Note L'autorizzazione è reinnestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98; gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione. Consegna autorizzazione Esplicati nei termini di legge gli accertamenti del caso, l'ufficio addetto contatterà l'interessato per il ritiro dell'autorizzazione. Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 L.R. 06 aprile 2001, n. 10 Ordinanza 03 aprile 2002 Reclami, ricorsi e opposizioniReclami possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso. Oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. DELEGA ALL'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Regime autorizzatorio La normativa vigente stabilisce che in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia sul posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis c.c.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (L. 196/97), all'associato in partecipazione (artt. 2549 - 2554 del c.c.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 L. 335/95) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato. Cosa fare Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia sul posteggio che in forma itinerante che intenda delegare per lo svolgimento dell'attività altre persone, deve farne richiesta all'atto della domanda di autorizzazione o successivamente con domanda integrativa in carta libera. Tali soggetti dovranno essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. L'atto di delega deve comunque risultare a qualsiasi accertamento degli organi predisposti. Requisiti Per lo svolgimento dell'attività, i delegati dovranno essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali; detti requisiti sono indicati nell'art. 5 del D. Lgs. 114/98. Presentazione delle domande Le domande, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata a.r. o presentate direttamente all'ufficio addetto che ne rilascerà ricevuta. Validità Le deleghe hanno la stessa validità dell'autorizzazione se non revocate.Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida all'attivazione dell'esercizio. Note Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato. Contribuzione Nessuna. Sanzioni Le sanzioni per il commercio su aree pubbliche, molto pesanti, sono divise in due fasce: - la prima prevede la sanzione amministrativa di E. 2.582,28 a E. 15.493,71, nonché la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce, nelle seguenti ipotesi: a) commercio senza autorizzazione; b) commercio fuori territorio; c) senza permesso dell'autorità marittima; d) senza permesso del proprietario o gestore dell'aeroporto, della stazione o dell'autostrada. - la seconda prevede la sanzione amministrativa da E. 516,46 a E. 3.098,74 per lo svolgimento dell'attività in violazione dei limiti o dei divieti stabiliti dal Comune. Ai commercianti su aree pubbliche sono anche applicabili le sanzioni previste per chi commercia su aree private, perché sono soggetti alla normativa generale del decreto. E' pure prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino a 20 giorni per i casi di particolare gravità o recidiva. Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 L. R. 06 aprile 2001, n. 10 Ordinanza 03 aprile 2002 Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o, per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L'autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche è revocata nel caso in cui:
Iter Il Comune venuto a conoscenza di una delle fattispecie di cui ai punti 2 e 3, da comunicazione all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Sanzioni Le sanzioni per il commercio su aree pubbliche, molto pesanti, sono divise in due fasce:
Ai commercianti su aree pubbliche sono anche applicabili le sanzioni previste per chi commercia su aree private, perché sono soggetti alla normativa generale del decreto. E' pure prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino a 20 giorni per i casi di particolare gravità o recidiva.
Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 L. R. 06 aprile 2001, n. 10Ordinanza 03 aprile 2002 Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati. COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE (TIPOLOGIA B) Possono esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare coloro in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali (art. 5 D. Lgs. 114/98) Dove L'autorizzazione deve essere richiesta, al Comune di residenza, se persona fisica, o dove ha sede legale la società richiedente.Il richiedente potrà essere titolare di una sola autorizzazione, (il D. Legislativo non specifica l'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione, si ritiene pertanto che l'esercizio dell'attività possa avvenire su tutto il territorio nazionale) che lo abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.Contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione il titolare può delegare all'esercizio dell'attività altre persone, purchè in possesso dei requisiti morali e professionali, ove previsti, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98. Come La domanda indirizzata al Sindaco e in competente bollo, può essere presentata
Contribuzione 1 marca da bollo da E. 10,33 da applicare sull'autorizzazione. Condizioni all'esercizio Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietato l'uso di bancherelle per l'esposizione della merce. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.E' fatto obbligo all'operatore di avere con se l'autorizzazione e/o gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo. Consegna autorizzazione Esplicati nei termini di legge gli accertamenti del caso, l'ufficio addetto contatterà l'interessato per il ritiro dell'autorizzazione. Norma di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998 L. R. 06 aprile 2001, n. 10 Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o, per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Data aggiornamento scheda 05/05/2011
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