Contenuto |
Dove rivolgersi
Polizia Locale
Telefono +39 0425 741300 Responsabile dott.ssa Sonia Bertolini Fax +39 0425 741310 Email vigili@comunefiessoro.it Denuncia di possesso di esemplari di specie esotiche invasive
Le "Specie esotiche invasive" costituiscono una delle principali causa di perdita di biodiversità, con gravi ripercussioni agli ecosistemi naturali ed ingenti danni economici. Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia. La denuncia di possesso deve avvenire inviando l’apposito modulo di denuncia (o di tutte le informazioni in esso contenute) tramite PEC (all’indirizzo: pnm-II@pec.minambiente.it), raccomandata con ricevuta di ritorno (all’indirizzo: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 – Roma), oppure fax (al numero: 06-57223468). La ricevuta di PEC, fax o raccomandata accerterà l’avvenuta denuncia. Per ogni chiarimento in merito rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Fiesso Umbertiano.
Regolamento U.E. n.1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
Chi possiede una testuggine palustre americana Trachemys scripta (scripta o elegans) entro il 14 agosto 2018 si deve formalmente comunicare al Ministero dell'Ambiente il possesso dell'animale ed impegnarsi a una serie di condizioni come il divieto di riproduzione, trasporto, acquisto, vendita, scambio, rilascio e allevamento di tali animali. Si confida quindi nel senso etico di ogni possessore di esemplari di quelle specie, che sono diventate invasive, impedendone la loro diffusione sul nostro territorio, al fine di evitare ulteriore danni ai nostri ecosistemi, così già duramente provati.
Cani, gatti e furetti
ANAGRAFE CANINA Il proprietario o il detentore di un cane, entro i primi tre mesi di vita o dal momento nel quale se ne è venuti in possesso, deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l’animale tramite l'inoculazione del microchip e contestualmente richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà. I veterinari quindi che provvedono all'applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell'anagrafe dei soggetti identificati. Qualsiasi variazione dovuta a smarrimento, morte dell’animale, cambio di residenza dovrà essere segnalata all’ anagrafe canina entro 15 gg e in caso di scomparsa entro 7 gg. In caso di smarrimento è consigliabile presentare una comunicazione anche alle Forze dell’Ordine e di Polizia, come Polizia Locale e Carabinieri. Attenzione però perché non si possono “vendere” o comunque non si possono effettuare passaggi di proprietà di cani di età inferiore ai 2 mesi di vita, come esplicita l’Ordinanza 6 agosto 2008 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina (in GU n. 194 del 20-8-2008) all’articolo 2 nel seguente passaggio: “E’ vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza”. In questo senso, tra l’altro, non c’è distinzione tra distinzione fra vendita, cessione e regalo. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cane, gatto e furetto, il numero di microchip deve essere riportato nella pagina del documento relativa all’identificazione dell’animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip. L’identificazione e la registrazione dei cani possono essere effettuate sia da veterinari ufficiali che da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità predefinite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
GATTI E FURETTI I gatti e i furetti, per recarsi all’estero, devono essere obbligatoriamente identificati con microchip per poter acquisire il passaporto europeo, documento indispensabile, come per il cane, per le movimentazioni fuori dai confini nazionali.
DECESSO DI ANIMALE DA COMPAGNIA Cosa fare se muore un animale domestico? Chi dispone di un giardino oggi può seppellirlo nel suo interno, però a certe condizioni. E’ possibile chiedere preventivamente l’autorizzazione nel comune di residenza seppellire solo se l’animale non è morto a causa di una malattia infettiva (il processo di decomposizione potrebbe inquinare le falde acquifere), allegando il certificato medico veterinario attestante l’assenza di patologie per le quali le normative ne impediscano categoricamente l’interramento e la copia di denuncia di decesso dell’animale (denuncia di variazione anagrafica della regione Veneto).
Per ogni chiarimento in merito rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Fiesso Umbertiano.
Note aggiuntive Si precisa che i testi dei provvedimenti pubblicati non costituiscono i testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o eventualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Data aggiornamento scheda 04/02/2020
|